Art. 3.
(Istituzione dell'Autorità per la responsabilità sociale delle imprese).

      1. È istituita l'Autorità per la responsabilità sociale delle imprese, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze. Le designazioni del Governo in merito alle nomine sono previamente sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari competenti.
      2. Le Commissioni parlamentari competenti, ai fini di cui al comma 1, possono procedere all'audizione delle persone designate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti delle Commissioni parlamentari.

 

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      3. I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata esperienza e competenza nei settori in cui opera la stessa Autorità.
      4. Il curriculum dei componenti dell'Autorità è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in allegato ai relativi decreti di nomina.
      5. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica.